D.L. 146/2021 – RIFORMA DEL TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO
Il Decreto Legge del 21 Ottobre 2021 n. 146, “Decreto Fiscale” contente “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha apportato importanti modifiche strutturali al sistema di controllo e vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione nelle aziende. In particolare, con l’inserimento del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), vengono apportate modifiche sostanziali al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro ( D.Lgs. 81/2008 ), rafforzando il ruolo dell’ Ispettorato del Lavoro, tra gli enti competenti e incaricati in materia di vigilanza sull’applicazione della normativa.
Fino ad oggi il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/2008) prevedeva che la vigilanza presso le imprese fosse svolta dalle ASL su base regionale, mentre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era preposto alla sorveglianza del rispetto della Direttiva nei Cantieri. A causa di progressive riduzioni di organico verificatesi nell’ultimo decennio – con un passaggio da 5.060 a 3246 degli “Addetti ai Servizi di Prevenzione” delle ASL nel decennio 2008 – 18, si è creato un vuoto d’organico che non ha garantito controlli sufficienti a vigilare sull’effettiva applicazione della normativa. Con le modifiche agli articoli 7 e 8 del Testo Unico, la vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro è estesa a tutti i settori di attività. L’INL svolgerà un ruolo importante non solo ai fini del controllo, ma anche a quelli della prevenzione, assumendo la facoltà di imporre misure per tutte le attività imprenditoriali. Affinché sia resa efficacie la modifica di cui sopra, Il nuovo Decreto Fiscale al comma 2 e 3 dell’art. 13 prevede un rafforzamento del personale ispettivo, così definito:
- c.2 – “l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità”
- c.3 – “Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contigente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.”
Inoltre bisogna considerare le modifiche apportate dal D.L. 146/2021 a quanto previsto dall’ art.14 del D. Lgs 81/2008, finalizzate a rilanciare e rendere effettivo il principio di sospensione delle attività lavorative per violazioni legate alla Salute e Sicurezza. Le condizioni necessarie per l’attuazione di provvedimenti da parte degli organi di vigilanza diventano più stringenti, fissando al 10% il limite del personale con situazioni di irregolarità contrattuale e per quanto riguarda gli illeciti dovranno essere sanzionate le imprese fin dalla prima violazione, senza possibilità di discrezione.
ASL e INL agiranno in coordinamento tra loro e con i Comitati Regionali per attuare con efficienza ed efficacia le misure di prevenzione, protezione e vigilanza negli ambienti di lavoro. A questo proposito, sarà messo a regime il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – già previsto dal D.Lgs. 81/2008 ma non ancora operativo. Il sito INAIL spiega che il SINP ha lo scopo di “orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici” e di “indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Bisogna sottolineare però alcune lacune del nuovo D.L. 146/2021 che, come riportato in una lettera scritta dagli operatori del settore e rimarcato da Zoello Forni (ANMIL), risulta essere “un provvedimento parziale che trascura completamente gli aspetti di prevenzione in materia di valutazione dei nuovi rischi”.
Lettera degli operatori del settore