Nei mesi scorsi, la soglia esentasse dei cosiddetti fringe benefit, è stata portata a 600 euro. Ma il giorno 11 novembre è stata introdotta un’ulteriore novità: con il Decreto Aiuti Quater la soglia di defiscalizzazione dei fringe benefit passa da 600 euro a 3.000 euro per il 2022, esente da irpef e contributi. Si tratta di un intervento inedito per quanto riguarda la normativa sul welfare aziendale, su cui però bisogna fare attenzione.
Cosa si intende per Fringe Benefit?
Misure che riguardano una vasta gamma di servizi e soluzioni che le imprese possono destinare ai propri dipendenti, godendo di specifici benefici fiscali. Tra le formule più comuni ci sono: card acquisto da spendere presso catene commerciali o negozi (anche della grande distribuzione online), buoni benzina, beni e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile, polizze assicurative.
Attraverso il Decreto Aiuti bis (DL 115/2022), il Governo Draghi aveva infatti deciso di aumentare la quota di fringe che ogni azienda può destinare ai propri collaboratori ma, come già accaduto nel 2020 e nel 2021, gli effetti della norma si esauriranno il 31 dicembre 2022.
Come già anticipato sopra, con il Decreto Aiuti Quater la soglia di defiscalizzazione dei fringe benefit passa da 600 euro a 3.000 euro per il 2022.
Il citato Decreto ha inoltre introdotto la possibilità di utilizzare i fringe benefit anche per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
La norma è sintetica ma, intervenendo direttamente nell’articolo 12 del Dl 115/2002 (il Decreto aiuti-bis), raggiunge gli obiettivi del Governo facendo, tra l’altro, chiarezza in merito all’interpretazione da dare alla disposizione che, lo scorso mese di agosto, sempre con le stesse finalità aveva innalzato fino a 600 euro annui il valore dei fringe benefit esenti. Si tratta di una operazione che, come riporta lo stesso Decreto, ha un costo totale di circa 94 milioni di euro.
Allo scopo di chiarire le regole fiscali a cui devono attenersi i “nuovi” fringe benefit, lo scorso 4 novembre l’Agenzia dell’Entrate ha pubblicato la Circolare 35/2022, che contiene alcune precisazioni che riguardano il regime di tassazione in caso di superamento della soglia, il trattamento della documentazione per giustificare la somma spesa dal dipendente e la possibilità di corrispondere fringe ad personam.
- i benefits in questione possono essere corrisposti anche ad personam. Non è, quindi, necessario riconoscerli a tutti i Lavoratori, o a loro specifiche categorie, ma potranno essere riconosciuti anche al singolo Lavoratore;
- l’importo complessivo di benefits erogabili per il 2022 è pari a 600,00 euro + 200,00 euro di buoni carburante. I 200,00 euro possono essere solo buoni carburante, mentre tra i 600,00 euro si può fruire di vari servizi, tra i quali eventuali ulteriori buoni carburante;
- per le utenze domestiche l’Agenzia precisa che:
- devono riguardare consumi effettuati nell’anno 2022,
- devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai familiari art. 12 T.U.I.R., a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese,
- possono essere anche condominiali per la quota rimasta a carico del singolo Condomino,
- possono riguardare anche immobili in locazione se il contratto di locazione prevede il sostenimento delle spese da parte del Lavoratore, coniuge o familiari art. 12 TUIR. In questo caso dovrà esistere, quindi, un regolare contratto di locazione,
- il Datore di Lavoro deve raccogliere e conservare la documentazione a sostegno dell’erogazione. Si potrà in alternativa:
- ricevere copia delle bollette, che potranno essere intestate al Lavoratore, coniuge o familiare art. 12 T.U.I.R.
- ricevere una Dichiarazione di responsabilità del Lavoratore senza allegare le bollette pagate.
In altre parole, l’innalzamento della soglia dei fringe benefit rappresenta un’agevolazione “ulteriore, diversa e autonoma” rispetto al bonus carburante. Un’azienda può quindi prevedere – solo per l’anno 2022 – 200 euro di buoni carburante e altri 600 da spendere in altri beni e servizi previsti dalla normativa (arrivando così ad un totale di 800 euro).
Preme inoltre evidenziare che l’equiparazione del valore dei fringe benefit non tassati fino a 3mila euro, e cioè allo stesso importo del premio di risultato tassabile al 10%, permetterà ai datori di lavoro di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle utenze domestiche senza aumentare i propri costi ogni volta in cui l’accordo di secondo livello preveda la conversione in tutto o in parte del premio di risultato in welfare.
L’innalzamento del valore dei fringe benefit non tassati permetterà inoltre, anche ai dipendenti con altri benefit (tipicamente l’auto assegnata in uso promiscuo) per valori imponibili inferiori al nuovo limite di esenzione, di accedere alle piattaforme welfare anche per i beni e servizi indicati dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, segmenti del welfare spesso erogati tramite voucher e da cui erano tipicamente esclusi tali soggetti in attuazione del meccanismo di calcolo del limite. L’ampio spazio di tutela fiscale consentirà anche l’accesso ai rimborsi delle spese per le utenze domestiche per la differenza tra il valore del fringe benefit auto e degli altri compensi in natura eventualmente percepiti e i 3mila euro.
Nella Circolare 35/2022 Ci sono poi due chiarimenti di particolare interesse. Il primo riguarda il pagamento o rimborso delle utenze domestiche. La Circolare spiega che questo può riguardare anche immobili a uso abitativo “posseduti o detenuti” dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, “a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio”.
Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (come ad esempio il riscaldamento condominiale centralizzato) e “quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari”.
Da ultimo è bene evidenziare che, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a restituire le imposte che sono state mensilmente trattenute ai dipendenti percettori di benefit per importi superiori a 600 euro, ma inferiori a 3mila.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale
- Limitatamente al periodo d\’imposta 2022, in derogaa quanto previsto dall\’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche\’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell\’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00….
Familiari art. 12 T.U.I.R.
- Coniuge
- Figli naturali, riconosciuti, adottivi o affiliati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- Generi e nuore, suocero e suocera;
- Fratelli e sorelle germani (stessi genitori) o unilaterali